Caterina Di Costanzo

Introduzione

L’ordinanza di rimessione del giudice tutelare del Tribunale di Pavia del 24 marzo 2018 viene emessa nell’ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno a favore di un paziente in
stato vegetativo.
La vicenda nel cui contesto si colloca la proposizione della questione di legittimità costituzionale trova la sua origine nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno e si
sviluppa nell’arco di dieci anni fino al febbraio del 2018. In tale data si colloca l’accertamento della definitiva perdita delle capacità residue in capo all’amministrato che pone l’esigenza, ai sensi
dell’art. 407 comma 4 c.c., di integrare i poteri dell’amministratore inizialmente previsti.
Nella fattispecie la prima nomina dell’amministratore di sostegno non aveva previsto competenze in ambito sanitario a favore del beneficiario. Il giudice tutelare, all’esito di una verifica sugli atti e
mediante esame del beneficiario, integra il primo provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno con l’attribuzione di una rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.

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Rifiuto delle cure “salvavita” e amministrazione di sostegno. Osservazioni alla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2019