di Annagrazia Tomasi, Università del Salento

Recent judicial decisions concerning the custody of companion animals in cases of relationship breakdown, together with legislative initiatives moving towards the recognition of animals as “sentient beings”, prompt a renewed reflection on the legal framework governing the sale of pets. In the past, case law, when faced with disputes regarding alleged “defects” of a sold animal, applied the rules on the legal guarantee of conformity laid down in the Consumer Code. This interpretative approach was subsequently confirmed when the Italian legislator, in transposing Directive 2019/771/EU, expressly included “live animals” within the definition of “goods” under Article 128 of the Consumer Code. The present paper aims to investigate the concrete legal implications of these developments, considering the potentially divergent consequences that may arise from the “hierarchy of remedies” imposed by consumer law. While endorsing the view that animals are beneficiaries of the protection afforded by the legal system, rather than holders of subjective rights, the analysis emphasizes the necessity of applying the “appropriate” remedies, guiding the interpreter (through a criterion of reasonableness) to draw upon paradigms and instruments belonging to the law of persons, in order to ensure an effective protection of companion animals “not conform” to the contract.

Le recenti pronunce giurisprudenziali sull’affidamento dell’animale di affezione in caso di crisi della coppia e le iniziative legislative che pervengono al riconoscimento dell’animale come “essere senziente”, inducono alla rinnovata riflessione sulla disciplina che si applica alla compravendita di animali domestici. La giurisprudenza, negli ultimi anni, quando si è trovata a dover decidere in ordine a lamentati “difetti” dell’animale venduto ha applicato la disciplina della garanzia legale di conformità di cui al codice del consumo. Tale scelta trova una conferma a posteriori quando il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 771/2019/UE, sceglie di annoverare nell’elenco che definisce il “bene” compravenduto, ex art. 128 cod. cons., gli “animali vivi”. Il saggio si pone l’obiettivo di ricercare i risvolti giuridici concreti degli interventi occorsi, tenendo presenti tutte le possibili, e diametralmente diverse, implicazioni che la “gerarchia dei rimedi” imposta dal codice del consumo può comportare. Nel condividere l’arresto per cui l’animale è beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non titolare di un diritto, si intende, però, rimarcare la necessità che si applichino i “giusti” rimedi, che portino l’interprete ad attingere, secondo ragionevolezza, da paradigmi e strumenti del diritto delle persone per una tutela effettiva dell’animale di affezione “difforme” dal contratto.

Tutela degli animali di affezione “difformi”.