Tribunale di Palermo, 6 marzo 2025, pronuncia in tema di omicidio colposo da vaccinazione AstraZeneca: sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., in ragione della ritenuta insussistenza dell’elemento della causalità della colpa, sotto il profilo della concretizzazione del rischio. Secondo l’interpretazione del GUP, la regola cautelare trasgredita dal medico mirava a proteggere alcune categorie di persone dai rischi legati alla contrazione del COVID-19 e non anche a scongiurare possibili complicanze letali legate all’impiego del vaccino AstraZeneca, le quali erano «completamente ignote, all’epoca del fatto, a tutti gli enti che coordinavano la campagna vaccinale, nazionale e internazionale».
Trib. di Brindisi, ord. 30 aprile 2024 — Dott.ssa R. Marra (con osservazione di Z.E. Ziade nel fascicolo n. 1 del 2025). In tema di procreazione medicalmente assistita, il consenso dell’uomo all’impianto degli embrioni crioconservati può ritenersi irrevocabile solo se prestato in modo consapevole, informato e comprensivo delle conseguenze giuridiche, ai sensi dell’art. 6, comma 3, l. n. 40/2004. In mancanza di un’adeguata informazione circa l’irrevocabilità, il consenso non può dirsi validamente prestato e l’impianto nell’utero della donna non può essere autorizzato contro la volontà dell’ex coniuge.
Corte d’Appello di Venezia, sent. n. 320 del 15 febbraio 2024 — Pres. Dott. M. Campagnolo – Rel. Dott.ssa G. Sanfratello – Cons. Dott. G. Bordon (con osservazione di S.P. Perrino nel fascicolo n. 1 del 2025). In tema di responsabilità sanitaria, l’obbligo di informazione sui trattamenti alternativi e sui trattamenti accessori idonei a preservare la fertilità del paziente oncologico costituisce elemento essenziale del diritto
all’autodeterminazione terapeutica, distinto dal diritto alla salute. Tuttavia, la lesione di tale diritto presuppone la prova, anche per presunzioni, che, se
adeguatamente informato, il paziente avrebbe verosimilmente rifiutato o
differito l’intervento proposto, accedendo a trattamenti alternativi o di
crioconservazione gametica. Non sussiste responsabilità della struttura
sanitaria qualora la documentazione clinica e i consensi informati sottoscritti dimostrino la tempestiva informazione del paziente e l’assenza di un nesso eziologico tra la condotta omissiva e la lamentata perdita della capacità procreativa.
È ammissibile, nell’ordinamento, la crioconservazione dei gameti a fini
preventivi anche in assenza dei presupposti richiesti per l’accesso alla
procreazione medicalmente assistita, ma la mancata esecuzione di tale
procedura non comporta responsabilità sanitaria ove non sia provato che la sua riuscita avrebbe avuto, secondo il criterio del “più probabile che non”, esito positivo e idoneo ad evitare il danno lamentato.
Cassazione civile sez. lav. – 03/04/2019, n. 9272
Cassazione sent n. 6593 del 2019
Tribunale-di-Milano-14-maggio-2019
Trib. Roma – sez. XIII civ. – 19 dicembre 2016, n. 35
Sentenza del TAR Piemonte 13 aprile 2017 n. 485
Sentenza del TAR appropriatezza
