Tribunale di Palermo, 6 marzo 2025, pronuncia in tema di omicidio colposo da vaccinazione AstraZeneca: sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., in ragione della ritenuta insussistenza dell’elemento della causalità della colpa, sotto il profilo della concretizzazione del rischio. Secondo l’interpretazione del GUP, la regola cautelare trasgredita dal medico mirava a proteggere alcune categorie di persone dai rischi legati alla contrazione del COVID-19 e non anche a scongiurare possibili complicanze letali legate all’impiego del vaccino AstraZeneca, le quali erano «completamente ignote, all’epoca del fatto, a tutti gli enti che coordinavano la campagna vaccinale, nazionale e internazionale».
Cassazione civile sez. lav. – 03/04/2019, n. 9272
Cassazione sent n. 6593 del 2019
Tribunale-di-Milano-14-maggio-2019
Trib. Roma – sez. XIII civ. – 19 dicembre 2016, n. 35
Sentenza del TAR Piemonte 13 aprile 2017 n. 485
Sentenza del TAR appropriatezza