Sara Landini
“Le ASL si stanno adoperando per ottemperare alle indicazioni ANAC sull’affidamento dei servizi di brokeraggio. il saggio affronta l’evoluzione del fenomeno alla luce della ricostruzione del rapporto di brokeraggio e dei limiti, procedure e formalità nella contrattazione della PA”
Premessa
La pubblica amministrazione nella scelta dei servizi assicurativi, anche in ragione della complessità degli stessi per dimensione e oggetto, ha necessità di un adeguato risk assessment, di una consulenza altamente qualificata e di servizi anche nella fase successiva alla conclusione del contratto al fine di gestire la riscossione dei premi e le comunicazioni, l’adempimento agli obblighi,
le richieste di indennizzo, ecc. durante la durata della polizza.
Frequente è il ricorso a società di broker che, a differenza degli agenti, presentano una autonomia dalle imprese di assicurazione operando su incarico del cliente il quale provvede anche al
pagamento delle provvigioni attraverso ricarichi sul premio corrisposto all’impresa assicuratrice che provvederà ai versamenti a favore dell’intermediario.
Nei bandi di gara per i servizi assicurativi l’attività del broker si estrinseca nella predisposizione dei requisiti di partecipazione alla gara delle imprese di assicurazione e di preparazione dei bandi.
La giurisprudenza amministrativa e ANAC hanno posto attenzione al fenomeno sotto il profilo delle procedure per il conferimento dell’incarico correlato al tema della corrispettività dell’accordo.