di Paolo Donadoni, docente a contratto di Bioetica giuridica all’Università degli studi di Genova, Vice-Presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica – sez. Liguria e Avvocato
A recent ruling by the Court of Brescia confirms the position of the judges in recognising compensation for “interspecific damage” suffered by the owner for the killing of their pet. Animals are now considered part of the family and, as such, share the daily life of their owner and enjoy special protection. The unlawful act that causes its death, therefore, determines the interruption of the emotional relationship between the owner and his pet, to which case law attributes a specific value that can also be compensated for in “non-pecuniary” terms. This paper aims to verify the socio-cultural and argumentative path that underpins the compensability of “interspecific damage”.
Una recente sentenza del Tribunale di Brescia conferma l’orientamento dei giudici di merito nel riconoscere il risarcimento del “danno interspecifico” patito dal padrone per l’uccisione del suo animale d’affezione. L’animale, infatti, è oramai considerato un componente della famiglia e, in quanto tale, condivide la vita quotidiana del padrone e gode di particolari tutele. L’atto illecito che ne cagiona la morte, pertanto, determina l’interruzione della relazione affettiva tra il padrone e il suo animale familiare, a cui la giurisprudenza attribuisce uno specifico valore che può essere monetizzato e risarcito anche sotto profilo “non patrimoniale”. Questo scritto intende verificare il percorso socio-culturale e argomentativo che fonda la risarcibilità del “danno interspecifico”.
